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tributario.it il fisco facile e chiaro su internetArgomenti della settimana:Commissioni Tributarie Provinciali-ampliamento della giurisdizione- attivazione delle Agenzie....L'art. 12 c.2,Legge n.4448/2001 (Fin. 2000) sostituendo l'art,2 DLGS n.546/92ha praticamente attribuito alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali: e Regionali "Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie" Tanto premesso,ci domandiamo se l'attivazione della Agenzie Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, quali quelle alle Dogane,al Territorio al Demanio (D:LGS n.300/99); [subentrate dal 1-1-2001 al Ministero delle Finanze,ai sensi dell'art. 17 Statuto,approvato con Delibera n.6 G.U. n.42/01]; nonchè l'attivazione degli Uffici locali Entrate e la sospensione dei centri di Servizio (provv Dir.Ce 7-12-2000) possano avere un qualche riflesso nel Processo Tributario come regolato dal D.LGS. N.546/92 con particolare riguardo al concetto di "parte" ed alla "capacità di stare in giudizio" Riteniamo che le dette innovazioni e la riorganizazione degli uffici finanziari non abbiano alcuna influenza sul processo Tributario,se non per la "determinazione" degli Uffici stessi che oggi nei vari atti e ricorsi sarasnno chiamati "Agenzie delle Entrate.. Ufficio locale di.." invece che "Ufficio Imposte Dirette" "Uffici Iva" ecc.. ecc.. Concludendo ai sensi dell'art. 10 D.LGS. 546/92 "Parte" nel processo tributario è sempre :"l'Ufficio del Ministero delle Finanze... che ha emanato l'Atto impugnato..." che,nella maggior parte dei casi per i debiti erariali (Imposte Dirette,Iva) è "l'Ufficio locale delle Entrate" del luogo dove il contribuente ha il Domicilio Fiscale (vedi C. n.71/E/2000) a norma del successivo art. n 11,(capacità di stare in giudiuzio) ha capacità di stare in giudizio: "direttamente o mediante l'Ufficio del Contenzioso delle Direz. Regionali" salva la facoltà di farsi assistere dall'Avvocato dello Stato." e "per quanto riguarda l'Ente locale"..."esso può stare in giudizio per il tramite degli Organi competenti alla rappresentanza previsti dal proprio Ordinamento- ai sensi dell'art.36 L.8/6/90 n.142-" così la C.M n.98/E/96 Ricordiamo però che la L.n.142 è stat abrogata dal D.LGS.n. art. n. 274,sul nuovo:"Ordinamento Enti Locali". Ricordiamo ancora che il DPR n.107/2001(Supplemento Irdinario n.78/L Gazzetta U. 10-4-2001) ha soppresso il DPR n.787/1980 sui Centri di Servizio ma non l'art.10 de detto DPR 787/80 che è sempre in vigore (richiamato 20 c.3 D.LGSn.546/92;sui riflessi si veda circ.n.14/E/1-2-2002 Agenzia delle Entrate) Sospensione amministrativa del pagamento cartelle esattoriali- -ruoli soppressi centri di servizio-sospensione giuruisdizionale-Di norma il ricorso alla Commisione Trib.Provinciale non sopende la riscossione,così dispone l'articolo 39 c.1,DPR 602/73come modificato dall'art 15 Dlgs n.46/1999 in vigore dal 1/7/99 Lo stesso art.39 aggiunge,però: "tuttavia l'ufficio delle entrate o il centro servizi ha la facoltà di disporla" Poichè i centri di servizio sono stati soppressi con provvedimento direttoriale del 7-12-2001 alcuni concessionari (ex esattori) hanno chiesto di sapere quale fosse l'organo competente a concedere,in caso di istanza, la sospensione del pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha risposto con Risol. N. 110/E/4-4-2002: "si ritiene che i predetti provvedimenti di sospensione debbano promanare dagli uffici locali dell'Agenzia ovvero,ove non attivati,dagli uffici distrettuali delle Imposte Dirette, competenti per territorio." Ricordiamo:
Familiari & lavoratori:Agevolazioni ed Incentivi: la L.n.388/2000 Fin.2000 per l'incremento dell'occupazione -familiari assunti-L'art 7 della L. n.38872000 concede un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto "con contratto di lavoro a tempo indterminatonel comma 5 dell'art.7 sono elencate le condizioni in base alle quali si ha diritto al credito;nell'elenco da ritenersi,tassativo, non è indicata quale condizione "ostativa" l'esistenza di parentela tra il datore di lavoro e il lavoratore assunto.La stessa A.Fcirc.n.1/2001 non fa cenno a tale situazione . l'Agenzia delle entrate con risoluzione N.119/E/20002 del 18 aprile scorso ritiene che, al fine di determinare l'incremento del numero degli occupati non possa essere annoverata l'ammissione del coniuge, poichè,ritiene l'A.E.,gli artt.50-c./bis e 62-c./2 del T.U. 917/96 "non ammettono deduzioni per i compensi al coniuge,ai figli,etc,.. etc.." Noi riteniamo che tale interprtazione sia da rivedersi e che anche il coniuge ed i parenti siano da considerare ai fini delle agevolazioni art.7 L.n.338/2000, purchè è chiaro,siano osservate tutte le altre condizioni previste.In caso contrario riteniamo violati gli artt. 3- 4- 31 della Costituzione. Dottor F.Spina-consulenze tributarie- Di seguito riportiamo i codici tributo per modelli di versamento F24
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