Quesito
26 novembre 2000 - Desidereremmo sapere come procedere per usufruire della detrazione IRPEF del 36% sulla ristrutturazione case, tenendo presente che si tratta di un edificio di tre alloggi e di tre proprietari differenti (quote: 50%, 25%, 25%). Ci è stato detto che bisogna richiedere il codice fiscale perchè l'edificio con tre alloggi è assimilato ad un condominio, vuol dire che bisogna istituire un amministratore?
Potete darmi qualche dettaglio in più?
Grazie.
Paolo Jannin - Pinerolo (TO)
Risposta
1) L’art.1 L. n. 449/97(testo modificato nel 1999) concede una detrazione dall’IRPEF lorda del 36% (decorrenza 2000) delle spese sostenute- fino ad un massimo di queste di £. 150 milioni- per la realizzazione di interventi di recupero, restauro, ecc. di cui alle lettere a –b –c -d- dell’art. 31 L. 457/78 sulle parti comuni di edificio residenziale elencate nell’art. 1117 CC ( tra le quali, tetti, scale, portoni ecc.);
2)- la stessa detrazione è concessa per interventi di cui alle lettere b –c - d del citato art. 31 effettuati da ciascun proprietario della singola unità immobiliare :nel caso i comproprietari della stessa unità (a qualsiasi titolo: due fratelli a titolo ereditario con quote diverse) il limite suddetto di 150 milioni opera per ciascun fratello /comproprietario prescindere dalla quota posseduta.
3) - La Finanziaria 2001 in corso di approvazione(AC 7328/bis) ,dovrebbe prorogare al 31 dic. 2001 il termine ultimo di applicazione del beneficio in parola: nella stessa legge dovrebbe essere prevista una sorta di sanatoria delle irregolarità nel compimento degli adempimenti previsti.
4)- Quanto alla procedura le cose potrebbero complicarsi nel caso di lavori di intervento sulle cose comuni "condominiali": di norma gli adempimenti debbono essere eseguiti dall’amministratore; si pone, perciò, il problema se il singolo condomino/comproprietario possa autonomamente procedere anche al pagamento diretto dell’impresa anticipando la rateazione eventualmente deliberata in assemblea.
La risposta di norma è positiva nel senso che ciascun condomino possa eseguire detti adempimenti in nome e per conto degli altri condòmini.
La stessa procedura, ovviamente, può essere adottata nell’ipotesi di assenza di "condominio" e, quindi, di un "presidente": istanze, comunicazioni, pagamenti ecc. possono essere eseguiti dal singolo comproprietario ,sempre per le parti comuni, in nome e per conto degli altri; tutto ciò, naturalmente, ai fini fiscali: dal punto di vista civilistico (rimborso ecc. ) è BENE PREMUNIRSI DI UN ACCORDO SCRITTO.
DA NOTARE: L’ART 1129 CC ,C.1,RECITA " QUANDO I CONDOMINI SONO PIU' DI QUATTRO, L’ASSEMBLEA NOMINA UN AMMINISTRATORE….",
NEL CASO DI CUI AL QUESITO, PERTANTO, NON DOVREBBERO ESSERCI ALCUN PROBLEMA DA QUESTO PUNTO DI VISTA
Dott.ssa Elena Spina
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