Il principio di diritto affermatosi nella più recente giurisprudenza di merito ritiene valida ed efficace la notifica degli atti tributari: a) solo se proveniente dalla casella pec ufficiale dell’Ente notificatore, che è quella indicata nei pubblici elenchi IPA; b) e se indirizzata alla pec del destinatario ugualmente risultante dagli elenchi ufficiali “INI-PEC”. Dunque, la notifica della cartella di pagamento trasmessa da un indirizzo pec dell’Ente della riscossione diverso da quello contenuto nel pubblico registro deve ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati sono nulli.
Secondo la Corte di Cassazione, la notificazione della cartella può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Difatti, come già evidenziato più volte precedentemente, in base alle disposizioni contenute nell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 e nell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale, a sua volta, rinvia alla norme sulle notificazioni nel processo civile ai sensi dell’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53), la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata dall’indirizzo/all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.