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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n.1199 del 17/01/2022

Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 6
“In tema di IMU, non sussiste il diritto all’agevolazione prevista sull’abitazione principale quando il contribuente risiede in un altro Comune rispetto al coniuge. Infatti, l’agevolazione richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell’immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente e, di conseguenza, è necessario che l’abitazione principale sia solo una, anche in caso di coniugi separati di fatto. Pertanto, l’esenzione dall’Imposta, nel caso in cui i due coniugi non separati legalmente abbiano destinato due diversi immobili ad abitazione principale, anche se ubicati in Comuni diversi, è da negarsi.”
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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